1. Sono abrogati:
a) la legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni;
b) il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;
c) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
d) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
2. È altresì abrogata ogni altra disposizione che preveda forme di accesso programmato, o comunque di limitazione numerica all'accesso a corsi universitari.
1. Il Ministro dell'università e della ricerca adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a individuare modalità di accesso ai corsi universitari in base alla natura del titolo di studio conseguito a conclusione dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.